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Arriva l’omicidio stradale: ecco tutti i dettagli

omicidio_stradaleDopo tante proposte e controproposte, il Senato ha approvato il disegno di legge relativo all’omicidio stradale

Con 163 voti favorevoli, 2 astenuti e 65 voti contrari, il Senato ha introdotto e disciplinato i reati di lesioni personali stradali ed omicidio stradale, che prevedono rispettivamente pene da 2 a 4 anni e da 8 a 12 anni di reclusione, a cui va aggiunta la revoca della patente che può arrivare a 30 anni nei casi più gravi.
Queste due nuove leggi, sono regolate dagli articoli 586-bis (sulla morte come conseguenza di altro reato), il 589, il 589-bis, il 589-ter (sull’omicidio colposo) e 590-bis del codice penale. Andiamo a vederli nel dettaglio.

Omicidio stradale: art 589 bis codice penale

L’articolo 589 bis riguarda l’omicidio stradale e prevede una reclusione da 8 a 12 anni per omicidio colposo omesso da un conducente di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica, con un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro o di alterazione psico-fisica conseguente all’assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope. Una riduzione della pena da 7 a 10 anni, si ha se l’omicidio viene commesso in stato di ebbrezza alcolica con un tasso alcolemico superiore a 0,8 ma non superiore a 1,5 grammi per litro (g/l) o superando in modo consistente i limiti di velocità.
Nel caso in cui il conducente sia un soggetto che svolge in modo professionale le attività di trasporto di persone e/o cose, la pena si applica già con un tasso alcolemico pari a 0,8 g/l.
Se sussiste la condizione di concorso di colpa, la pena è diminuita fino alla metà.
In caso di fuga, la pena viene aumentata da un terzo alla metà, ma non può comunque superare i diciotto anni di reclusione.
Per il reato di omicidio stradale, i tempi di prescrizione sono raddoppiati e, per l’accusato di omicidio stradale, è previsto l’arresto in flagranza di reato.

Lesioni stradali: art 590 bis codice penale

L’articolo 590 bis, invece, riguarda le lesioni stradali, e prevede una pena da 2 a 4 anni di reclusione in caso di lesioni provocate in stato di ebbrezza alcolica, con tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l, o in stato di alterazione psico-fisica causata da assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope.
La pena viene ridotta da 9 mesi ad un massimo di 2 anni se il reato viene commesso in stato di ebbrezza con tasso alcolemico non superiore a 0,8 g/l di alcol nel sangue ma non superiore a 1,5 g/l, se si supera un modo consistente il limite di velocità, se si ignora il semaforo rosso o si circola contromano, se si stanno effettuando manovre di inversione del senso di marcia in prossimità o in corrispondenza di intersezioni, curve o dossi, sorpassando un altro mezzo in corrispondenza di un attraversamento pedonale o di linea continua.
Anche in questo caso è prevista una diversa pena per chi svolge in modo professionale il trasporto di cose e/o persone, che è uguale a quella prevista per un normale automobilista ma, per la condanna, è sufficiente un tasso alolemico di 0,8 g/l.

Sono previste, ovviamente, delle aggravanti nel caso in cui le lesioni siano:

  • personali gravi: la pena viene aumentata da un terzo alla metà;
  • personali gravissime: la pena viene aumentata dalla metà a due terzi;
  • a più persone: la pena viene triplicata ma, secondo quanto si legge nel testo, “non può superare gli anni sette”.

In caso di concorso di colpa, la pena viene diminuita della metà.

Per l’accusato del reato di lesioni stradi, è previsto l’arresto facoltativo in flagranza di reato.

In entrambi i casi, però, è previsto il prelievo coattivo di campioni biologici nel caso in cui l’accusato rifiuti di sottoporsi all’alcol test.

Revoca della patente

Per i reati di lesioni stradali e di omicidio stradale, è prevista la revoca della patente, anche nel caso in cui l’acusato decida di patteggiare.
In caso di omicidio stradale, il condannato non può conseguire una nuova patente entro 15 anni dalla revoca, termine che sale a 20 anni nel caso in cui il condannato sia stato già condannato per guida in stato di ebbrezza con tasso alcolemico superiore a 0,8 g/l o per guida in stato di alterazione psico-fisica conseguente all’assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope. Il periodo di revoca può arrivare a raggiungere i 30 anni nel caso in cui il soggetto condannato fosse alla guida in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione psico-fisica conseguente all’assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope e abbia anche violato i limiti di velocità al momento dell’incidente.
In caso di lesioni personali, invece, il periodo minimo di revoca è di 5 anni. Il periodo di revoca sale a 10 anni se l’interessato risulti già condannato in precedenza per guida in stato di ebbrezza con tasso alcolemico superiore a 0,8 g/l o per guida in condizioni psico-fisiche alterate per l’assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope. Questo termine, viene aumentato a 12 anni se risulti che il condannato abbia anche violato i limiti di velocità.

Oltre ad un grande lavoro nelle aule del nostro parlamento, però, va dato merito di questa importante conquista anche alle associazioni autonome, prima fra tutte proprio l’associazione “Omicidio Stradale”, che sul proprio sito internet ha raccolto oltre 80’000 firme per portare avanti questa proposta di legge.