Guida in stato di ebbrezza e incidenti: il problema del controllo ematico | Quando possono farlo e quando no
In seguito a un incidente, conseguenza della guida in stato di ebbrezza di un soggetto, è prevista una serie di accertamenti tra cui il prelievo ematico.
Si spera e soprattutto si deve fare in modo di non trovarsi mai in queste spiacevoli situazioni: il primo passo naturalmente è quello di rispettare le regole e non commettere gravi infrazioni come mettersi alla guida in stato di ebbrezza. Ma nel caso reale di infrazioni del genere c’è una serie di punti di domanda che spontaneamente sorgono.
Alcuni riguardano quello che dovrebbe essere il futuro dispositivo dell’alcolock, altri l’etilometro e altri ancora come avviene il prelievo ematico, laddove venisse richiesto in questo genere di situazioni. Nel caso in cui questo venisse richiesto è necessaria o meno la presenza e l’assistenza del difensore del soggetto interessato?
A rispondere al quesito è sempre una sentenza della Corte di Cassazione che chiarisce e approfondisce il tema, ma soprattutto il caso in cui a seguito di un’infrazione per guida in stato di ebbrezza, in cui il soggetto trasgressore ha anche causato un incidente con la sua condotta, si faccia richiesta di un prelievo ematico.
È la stessa sentenza a specificare e a chiarire se prima di effettuare il prelievo sia necessario avvisare e farsi così assistere da un difensore proprio nell’atto in cui avvenga il prelievo. Il riferimento normativo è la sentenza n.21390/2020 nata per rispondere ad un annullamento da parte del Tribunale del Riesame di un’ordinanza del GIP.
Guida in stato di ebbrezza e incidenti: la legittimità del prelievo ematico
Questa, relativa alla custodia cautelare in carcere di un soggetto accusato di aver causato a un altro soggetto lesioni gravi, avendolo travolto mentre era alla guida sotto effetto di alcol e per giunta senza aver il permesso di guidare, perché senza patente. In sostanza l’annullamento del Tribunale del Riesame riguardava gli accertamenti relativi al tasso alcolemico del soggetto.
Compreso il prelievo ematico effettuato in ospedale, che erano stati effettuati senza aver prima avvisato e quindi senza aver avuto la possibilità di far assistere il soggetto da un difensore di fiducia. Ma di fronte a tale annullamento il procuratore della Repubblica presso il TAR ricorreva in Cassazione.
La sentenza della Cassazione: quando possono farlo senza difensore
Le sue motivazioni al contrario chiarivano come il soggetto trasgressore dopo l’incidente era stato trasportato in ospedale per essere visitato non essendo collaborativo. Ecco perché erano stati richiesti subito esami tossicologici e ematici. Solo dopo questa decisione era arrivata anche richiesta di tali esami da parte della Polizia Giudiziaria. Quindi i primi esami erano stati richiesti come facenti parte di un protocollo sanitario terapeutico.
Infatti la Cassazione ha accolto, in base a queste motivazioni, il ricorso chiarendo come è vero che il prelievo ematico in ospedale su un soggetto coinvolto in un sinistro stradale per accertamento di tasso alcolemico, deve essere sempre preceduto da avviso per assistenza di un difensore tranne nei casi in cui il prelievo sia parte dell’applicazione di un protocollo sanitario, disposto al di fuori del contesto di indagine.