Non puoi assolutamente circolare così: sono 173€ di multa I Ti scoprono in un secondo

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Massima attenzione rivolta a chi guida con la marmitta “bucata” e, quindi, rumorosa perché i rischi di essere scoperti sono molto alti come pure l’ammenda che a seconda dei casi può salire vertiginosamente

A volte la si “sente” a diversi isolati di distanza, in un rombo metallico che riecheggia sordo e martellante. Si tratta della marmitta, il dispositivo che riduce il rumore dello scarico dei gas nelle automobili e che talvolta può rappresentare una vera minaccia e non solo per i timpani degli incolpevoli uditori.

Secondo l’articolo 155 comma 1 del Codice della Strada si dispone che durante la circolazione si devono evitare rumori molesti causati sia dal modo di guidare i veicoli, specialmente se a motore, sia dal modo in cui è sistemato il carico e sia da altri atti connessi con la circolazione stessa.

Il successivo comma 2 precisa che il dispositivo silenziatore, qualora prescritto, si deve tenere in buone condizioni di efficienza e non dev’essere alterato. Chi produce rumori molesti durante la circolazione, per esempio a causa di una marmitta troppo rumorosa, è punito con una multa tutto sommato modesta da 42 a 173 euro.

Circolare con una marmitta in pessime condizioni è una “leggerezza” che se prolungata rischia di peggiorare il danno e in quel caso il conducente oltre ad incorrere in sanzione, mette a repentaglio anche l’integrità del mezzo e la sicurezza stradale. Inoltre è da configurarsi anche un danno da inquinamento acustico o ambientale.

Marmitte “alterate”

La questione può diventare più gravosa se il rumore della marmitta non è dovuto alle “condizioni di efficienza” della stessa ma è stata dolosamente manomessa ed è quindi passibile di sanzione. Alcuni sprovveduti a volte per superbia o semplice ignoranza scelgono di modificare le caratteristiche di alcuni componenti del veicolo come il dispositivo silenziatore del motore ovvero la marmitta.

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Chi altera intenzionalmente la marmitta, magari per ottenere un “suono” più potente e corposo del motore, senza fare il relativo collaudo (obbligatorio), commette una violazione pesantemente sanzionata dal codice stradale secondo articolo 78 comma 1 CdS.

Chi circola con un veicolo al quale siano state apportate modifiche alle caratteristiche indicate nel certificato di omologazione o di approvazione e nella carta di circolazione, oppure con il telaio modificato o sostituito (anche in parte) e che non risulti abbia sostenuto, con esito favorevole, il prescritto collaudo, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una multa da 430 a 1.731 euro più il ritiro della carta di circolazione.

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Gaetano Napolano