Ricorso contro una multa? Ecco come fare!

Ogni qualvolta ci troviamo a dover fare i conti con una multa, arriva sempre la solita domanda: “Fare ricorso? Perché? Come fare?”

Non tutti lo sanno ma possiamo avviare un ricorso contro l’ente che ci ha multato in totale autonomia, senza obbligo di rivolgerci ad un avvocato, sia davanti al Prefetto che davanti al Giudice di Pace.

Tuttavia, è importante documentarsi e capire se sussistono i motivi per fare ricorso, in modo tale da evitare una condanna alle spese giudiziarie che potrebbe arrivare qualora dovessimo ricorrere adducendo motivi infondati, o, detto in atri termini, strampalati e/o scarsamente fondati in fatto e in diritto

A tal proposito ricordiamo che si può sempre ricorrere contro una multa ma, farlo di fronte ad un giusto provvedimento, ci porterà ad una sconfitta in sede giudiziaria qualora il Giudice di Pace dichiarasse inammissibile il ricorso.

Quando fare ricorso?

I motivi che ci permettono di fare ricorso contro l’ente, sono svariati e possono essere sia di natura formale che sostanziale. I principali vizi di natura formali, ovvero quello ravvisabili già dal verbale d’accertamento (la multa che vi arriva a casa), sono:

  • l’errata indicazione delle generalità del conducente;
  • l’errata o l’omessa indicazione della data e dell’ora nella quale è avvenuta l’infrazione;
  • l’errata indicazione del tipo e della targa del veicolo (nel senso che non sia possibile ricondurre alla vettura del proprietario);
  • mancata esposizione dei fatti;
  • mancata o erronea indicazione dell’autorità competente per il ricorso;
  • la mancata omologazione e/o taratura di uno strumento utilizzato per effettuare la misurazione dagli accertatori (come, ad esempio, la mancata omologazione di un autovelox);
  • errore sulla norma violata o sulla sanzione da pagare;

Con riferimento ad altri tipi di vizi, quelli definiti per comodità di natura più sostanziale sono tutti quelle situazioni in cui vi è una violazione o errata applicazione della normativa da parte dell’ente impositore (si pensi alle notifiche nulle, oppure a tutti i casi di stampa in cui i cittadini accusano i Comuni di avere la “multa facile” per fare cassa, ad esempio gli autovelox piazzati in uscita dalle autostrade su strada urbane di scorrimento ma molto simili a superstrade); o ancora a situazioni contingenti che giustificano l’annullamento tipo quando il cartello è sbiadito, la segnaletica orizzontale è cancellata, il palo col cartello è stato divelto, un camion davanti ha coperto la visuale, un’emergenza,etc…
Queste motivazioni, quindi, a differenza di quelle formali meritano un’analisi che va fatta caso per caso. Ad ogni modo, i più comuni vizi sostanziali sono:

  • la ricezione di una multa di un veicolo di cui non si ha più il possesso;
  • l’assenza di colpa del presunto trasgressore;
  • l’esistenza di una scriminante (si pensi, ad esempio, ad un passaggio con il semaforo rosso per evitare una situazione di pericolo o al parcheggio in divieto di sosta di un disabile munito di regolare permesso per via dell’assenza di parcheggi per disabili);
  • la presenza di un permesso che gli accertatori hanno mancato di verificare (per esempio, un sistema automatico in un varco ZTL rilevi come violazione il passaggio di un veicolo che però è munito di regolare permesso);

Come fare ricorso?

Il ricorso, secondo quanto disposto dalla Legge, può essere presentato sia al Prefetto che al Giudice di Pace.

Al Prefetto entro 60 giorni dalla notifica dell’atto presso la Prefettura del capoluogo di Provincia competente o presso il comando di Polizia Municipale in due modi: o depositando il ricorso scritto di persona o in carta semplice a mezzo raccomandata A/R.Ovviamente, il ricorso deve contenere i dati della vettura, le generalità di chi presenta il ricorso, il motivo della contestazione ed il motivo per cui si richiede l’annullamento della sanzione. Si può anche richiedere di essere ascoltati di persona per un ulteriore chiarimento relativamente ai fatti accaduti. Infine si evidenzia che è molto importante allegare copia del verbale d’accertamento (la multa), della carta d’identità ed ogni altro documento ritenuto idoneo a supportare la richiesta (ad esempio foto, certificati etc..).
Come detto, salvo richiesta, non c’è udienza. Inoltre, non è obbligatoria la difesa tecnica, quindi il cittadino non ha l’obbligo di rivolgersi ad un avvocato.
Prima di andare avanti con la spiegazione, vogliamo consigliarVi questa sezione del sito multestop.it in cui potrete trovare i modelli utili per presentare bene il Vostro ricorso in base alla tipologia d’infrazione contestata, ai motivi per cui volete presentare ricorso e all’autorità davanti alla quale decidete di proporlo (Prefetto o Giudice di Pace). Mentre, nelle altre sezioni del blog, troverete numerose spiegazioni e risposte alle più comuni domande in materia di multe stradali e cartelle esattoriali da queste derivanti.
Se il Prefetto accoglie il ricorso, annulla la contravvenzione e il conseguente obbligo di pagamento.

In caso contrario, però, il Prefetto emette un’ordinanza di pagamento in cui l’importo che si è tenuti a pagare è superiore a quello della multa contestata perchè la Legge, in questi casi, prevede che l’importo da pagare sia fino al doppio della sanzione pecuniaria originaria più le spese di procedimento.

In questo caso, però, non tutto è perduto

La Legge, infatti, prevede che si possa ricorrere al Giudice di Pace entro 30 giorni dalla notifica della nuova ordinanza di pagamento emessa dal Prefetto. Come detto il ricorso può essere fatto direttamente da soli senza assistenza tecnica anche di fronte al Giudice di Pace saltando il ricorso al Prefetto.
Ricordiamo, però, che in entrambi i casi solo se non sia già stato effettuato il pagamento della sanzione in misura ridotta.
Anche in questo caso, con la spesa di 43,00 euro per una sorta di marca chiamata “contributo unificato”, il ricorso va presentato all’ufficio territorialmente competente in base al luogo in cui l’infrazione è stata rilevata e la domanda di ricorso va presentata entro 30 giorni dalla notifica del verbale. In questo caso, però, la domanda di ricorso può essere presentata sia di persona, a mezzo raccomandata A/R e, in qualche caso, in base all’ufficio ricevente, anche via internet attraverso il sito (opzione comunque sconsigliabile). Successivamente al deposito del ricorso verrà fissata un’udienza a cui è obbligatorio partecipare, salvo delega a legale, per spiegare le motivazioni del ricorso. In questa sede il giudice potrà accogliere il ricorso, anche parzialmente, rigettarlo o in alcuni casi ridurre la sanzione al minimo edittale.

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