Rinnovo patente, l’incubo continua: Commissione medica riduce il termine di validità | Richiesti nuovi accertamenti a oltranza, non ne esci più, in balìa di pazzi
La patente di guida ha un termine di validità, per il quale si richiede il rinnovo, e in alcuni casi questo potrebbe essere ridotto drasticamente.
Il conseguimento della patente di guida, è quanto di più desiderato dalla maggior parte dei giovanissimi, al compimento della maggiore età, vissuto come il raggiungimento di una libertà e un’indipendenza mai avuti prima. Ma dal primo istante e soprattutto con il passare degli anni, il possesso della patente comporta degli oneri.
Tra questi il suo rinnovo. Ebbene la patente di guida è soggetta a scadenza, ha un termine di validità e va rinnovata. I termini di rinnovo della patente si restringono sempre di più con il passare degli anni, ma non solo anche in certi casi previsti dalla legge, come quando ci si trova in presenza di patologie importanti e invalidanti.
Il controllo e l’accertamento della capacità di mettersi alla guida di un veicolo e il tempo di validità della patente di guida, in questi casi, sono decisioni spettanti alla Commissione Medica Locale, che ha per questo un potere decisionale veramente vasto, come nei casi in cui si verifica una riduzione della validità della patente.
Il Codice della Strada prevede in modo chiaro che, la Commissione Medica Locale, dopo aver rilasciato parere positivo sull’idoneità alla guida del soggetto sottoposto a visita, possa altresì decidere per una riduzione del termine di validità della patente di guida.
Rinnovo patente: la riduzione della validità
Questo, comunicando la decisione all’ufficio della Motorizzazione Civile, sulla base di quanto prescritto dal Decreto Legislativo 285/92 articolo 126. Questa riduzione della validità della patente può avvenire anche per quei soggetti conducenti portatori di disabilità che guidano veicoli che presentano adeguamenti. Naturalmente si tratta di una decisione che spetta alla Commissione Medica Locale, e come dice la stessa norma, non è obbligatoria ma eventuale e che i medici possono modulare in durata anche rispetto alla patologia che si sta trattando.
Ma quello stesso termine “eventuale” potrebbe riferirsi in modo specifico anche alla casistica, quindi nell’eventualità che durante la visita medica si presentino soggetti per esempio con sospetta o accertata presenza di malattia dell’apparato visivo, coloro che hanno subito mutilazioni o possiedono minoranze fisiche, chi soffre di crisi epilettiche, chi di diabete mellito e sottoposto a trattamento farmacologico che potrebbe causare ipoglicemia.
Una decisione che spetta alla Commissione Medica Locale
E ancora nell’eventualità la Commissione Medica Locale registri casi di patologie di tipo psichico, di soggetti dipendenti da alcool o droga, in presenza anche di traumatismi e malattie che riguardano il sistema nervoso centrale e periferico e che sono dunque invalidanti. Ma non è l’unica interpretazione seguita. Fatto sta che tale decisione va comunicata dalla Commissione Medica Locale all’Ufficio Centrale Operativo.
Inoltre collegato direttamente alla questione dell’eventuale riduzione del termine di validità, è la durata di questa validità. Chi la decide? Nel Decreto 285/92 articolo 126 non è resa esplicitamente nessuna spiegazione, non esistono limiti minimi o massimi, quindi è sempre la Commissione a decidere in modo totalizzante su questo aspetto.