Tachigrafo non revisionato, no problem: adesso non ti possono fare nulla anche se sono passati ben due anni I Lo dice la legge
In caso di mancata revisione dello strumento del tachigrafo, la legge cambia le sanzioni fino a poco tempo fa previste: non devi più preoccuparti.
La vita degli autisti di mezzi pesanti, dei camionisti, degli autotrasportatori, fatta di ore e intere giornate sulla strada, è sicuramente difficile e costellata di sacrifici e responsabilità, ma anche di regole del Codice della Strada da rispettare, specie riguardo a andatura e ore di lavoro alla guida, rilevate dallo strumento del tachigrafo.
Oggetto di un argomento da lungo tempo sostenuto dall’Associazione Nazionale Imprese Trasporti Automobilistici in breve Anita, specie in relazione alla mancata revisione dell’apparecchio di registrazione, appunto il tachigrafo, e di conseguenza sulle pesanti sanzioni dapprima previste.
Si fa infatti riferimento a quanto prescritto dall’articolo 179 del Codice della Strada che rivelava il rischio, per chi commettesse l’infrazione sopra descritta, di incorrere addirittura nelle sospensione della patente di guida, a cui si aggiungeva multa e decurtazione dei punti dal Certificato di Qualificazione del Conducente.
Infatti secondo il suddetto articolo chiunque circolasse con autoveicolo provvisto di un tachigrafo che dimostrasse però di aver caratteristiche non idonee a quelle disposte dalla legge, o comunque non funzionante, era costretto a corrispondere un’ammenda del valore di 3.000 euro, decurtazione di 10 punti e sospensione della patente.
Tachigrafo non revisionato? Le nuove regole del Codice
È così che il Codice Della Strada puniva fino a poco tempo fa chi non effettuava la revisione biennale del tachigrafo. Conseguenze contro cui sembra essersi scagliata prima di tutti l’associazione Anita, chiedendo regolare riscontro al Ministero dell’Interno, con la motivazione che la sanzione prevista non contenesse la specifica fattispecie, cioè inefficiente a prescindere l’apparecchio di registrazione.
La soluzione secondo Anita, ma anche altri esperti del settore, non si trovava dunque nel riferimento legislativo allora previsto, la legge 179 del CdS, ma più in un altro articolo. Una legge emanata in attuazione del Regolamento CEE n.1463/70, sorto con la funzione di istituire proprio il dispositivo di registrazione dell’attività del conducente, il tachigrafo: nello specifico l’articolo 19 della legge 727/1978.
Mancata revisione biennale del tachigrafo: cosa succede?
Sembra che Anita sia riuscita a farsi ascoltare e che le sue motivazioni fossero davvero valide, visto che con una nota ministeriale il 29 novembre appena trascorso si prescrive che “l’impianto normativo vigente non prevede una sanzione specifica per l’ipotesi di circolazione del veicolo con mancata revisione biennale del tachigrafo. E nemmeno la tabella di classificazione delle infrazioni gravi alle norme UE trova corrispondente attuazione nell’ordinamento nazionale.”
Dunque è la legge che lo dice che nel momento in cui un veicolo, sottoposto a un controllo da parte di un posto di blocco di Polizia, riveli una revisione biennale del tachigrafo scaduta, potrà incorrere esclusivamente nella sanzione residuale prevista dall’articolo 19 della legge 727/1978, che si traduce in una multa non molto ingente, solo 52 euro, senza il rischio di sanzioni accessorie aggiuntive o della decurtazione dei punti dalla patente.