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Codice della strada, un cavallo può circolare in strada? La risposta ti lascia a bocca aperta: ecco cosa dice la legge

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I requisiti minimi per condurre i cavalli sulle strade sono tre: l’attitudine fisica, quella psichica e il compimento del quattordicesimo anno di età. Il conducente di un animale da sella deve tenere una velocità adeguata al traffico e alla visibilità e non creare intralcio alla circolazione

La normativa del Codice della Strada all’art. 1 riguarda, le strade: “La circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli animali sulle strade è regolata dalle norme del presente codice e dai provvedimenti emanati in applicazione di esse, nel rispetto delle normative internazionali e comunitari e in materia

Il codice, all‘art. 2, classifica le strade secondo, dapprima, un principio generale: ” Ai fini dell’applicazione delle norme del presente codice si definisce strada l’area a uso pubblico destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli animali

Gli animali possono dunque circolare sulle strade a patto che l’art. 115 del Codice della strada sia rispettato. In particolare “Chi guida veicoli o conduce animali deve essere idoneo per requisiti fisici e psichici e aver compiuto anni quattordici per guidare veicoli a trazione animale o condurre animali da tiro, da soma o da sella, ovvero armenti, greggi o altro raggruppamenti di animali.”

Il codice regolamenta anche la sosta degli animali, all’art. 160: “Salvo quanto disposto dall’art. 672 del codice penale, nei centri urbani il conducente deve vigilare affinché gli animali in sosta, con o senza attacco, a lui affidati siano sempre perfettamente assicurati mediante appositi dispositivi o sostegni fissi o legati in modo tale da non arrecare intralcio o pericolo alla circolazione dei veicoli e dei pedoni. Durante le ore notturne gli animali potranno sostare soltanto in luoghi sufficientemente illuminati. Fuori dai centri abitati è vietata la sosta degli animali sulla carreggiata.”

Sanzioni previste

Chiunque lascia liberi, o non custodisce con le debite cautele, animali pericolosi da lui posseduti, o
ne affida la custodia a persona inesperta, è punito con la sanzione amministrativa da euro 25 a
euro 258.

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Al secondo comma viene perseguito con la medesima sanzione chi:
1) in luoghi aperti, abbandona a se stessi animali da tiro, da soma o da corso o li lasci comunque senza custodia, anche se non disciolti o li attacca o conduce in modo da esporre a pericolo l’incolumità pubblica, ovvero li affida a persona inesperta;

2) aizza o spaventa animali, in modo da mettere in pericolo la incolumità delle persone. Questo ultimo comma è applicabile a tutte quelle persone che spaventano gli animali, quindi anche all’automobilista incosciente che non rallenta, o non si ferma, di fronte a un cavallo che dia segno di spavento.