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Ganasce alle ruote, questi veicoli sono al sicuro I Il fermo amministrativo non è valido, lo dice la legge

ganasce-fermo-amministrativo-tuttosuimotori.it
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Secondo il Codice Penale e il Codice della Strada, una vettura può essere pignorata con un Fermo Amministrativo in caso di insolvenza nei pagamenti o se abbia caratteristiche pericolose o illegali ma per alcune categorie di utenti può essere revocato.

Vedere ferma la propria vettura con una ganascia non è mai piacevole. A volte può sembrare anche una prepotenza bella e buona, ma bisogna sapere che questo “odioso” provvedimento è comunque uno strumento di tutela stradale. La legge del 1973, è correlata al Decreto Presidenziale numero 602 che prevede il divieto di circolazione per un’auto.

Guidare un mezzo sottoposto a Fermo oltre a poter essere rischioso in termini di sicurezza stradale lo è anche per il portafogli. La multa prevista per questo grave comportamento è superiore ai 2.600 euro. Una cifra davvero considerevole se si pensa che con quei soldi si potrebbe comprare una macchina usata.

In ogni caso per la ganascia fiscale si tratta di una sanzione accessoria che è comminata nei casi più gravi di pericolosità delle condizioni di manutenzione del veicolo oppure in seguito alla reiterazione di reati fiscali e cioè di mancati pagamenti all’erario.

C’è da dire però che in casi specifici di estrema necessità la legge stabilisce il divieto di interdire alla circolazione il veicolo e questo vale anche se lo stesso è sottoposto a Fermo Amministrativo. Sono rari casi ma a volte si sa la Legge prevede eccezioni.

In quali casi si può fare ricorso?

Esistono pochi casi nei quali la vettura oggetto di pignoramento può essere restituita alla circolazione. Il più eclatante riguarda il tipo di utilizzo che facciamo del mezzo. A prescindere dalla categoria di appartenenza del veicolo, che sia un motorino, un camion, un furgone o un’automobile, il fermo amministrativo viene revocato in caso di utilizzo a scopo lavorativo.

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Una legge del 2013 tuttora in vigore stabilisce che: i mezzi non possono essere interdetti alla circolazione per “attività lavorativa o di impresa“. Soddisfatti i proprietari che potranno impugnare il provvedimento e tornare alla loro attività. Saranno più tranquilli i tanti rider, corrieri, trasportatori o gli autisti privati che grazie a questa disposizione possono vedersi finalmente rimuovere le ganasce e tornare a circolare.

Attenzione però perché la legge vale soltanto per i casi di lavoro con i veicoli e non gli spostamenti che si fanno per raggiungere il posto di lavoro. Per impugnare il provvedimento è necessaria la condizione del mezzo e soprattutto la finalità dell’utilizzo. Una precisazione doverosa per evitare di fare ricorsi che poi sarebbero annullati.